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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2013  [ apri ]
4.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. All'articolo 275 del Codice di procedura penale il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena, o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.