stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2013  [ apri ]
3.2.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La lettera b) dell'articolo 274 è sostituita dalla seguente:
   b) «quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. La sussistenza dell'attuale e concreto pericolo di fuga non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato contestato».
  2. La lettera c) dell'articolo 274 è sostituita dalla seguente:
   c) «quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata, o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La sussistenza della situazione di pericolo, anche il relazione alla personalità dell'imputato, non può essere desunta esclusivamente dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».