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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 631

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2013  [ apri ]
2.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Alla lettera c), comma 1, dell'articolo 274 del codice di procedura penale il primo periodo è sostituito dal seguente: «quando sussiste il concreto e attuale pericolo che l'imputato o l'indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. La sussistenza della situazione di pericolo concreto ed attuale, anche il relazione alla personalità dell'imputato o dell'indagato, non può essere desunta esclusivamente dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.