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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.71. in Assemblea riferita al C. 631-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/01/2014  [ apri ]
6.71.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del codice penale aggiungere le seguenti: e ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del presente codice, in ordine ai delitti del codice penale di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies, 624-bis e 628, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.