Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – 1. All'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 le misure cautelari sono disposte nei confronti di chi sia stato colto in stato di flagranza di cui all'articolo 382 se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.»