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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.050. in Assemblea riferita al C. 631-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/01/2014  [ apri ]
3.050.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. All'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 le misure cautelari sono disposte nei confronti di chi sia stato colto in stato di flagranza di cui all'articolo 382 se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.»