Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il comma 2 dell'articolo 299 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il giudice, ogni quarantacinque giorni dalla data di applicazione della misura cautelare, verifica d'ufficio, anche alla luce di elementi sopravvenuti, che siano ancora attuali le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274; il giudice verifica altresì d'ufficio che la misura in corso di esecuzione sia attualmente proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata, e che sia attualmente adeguata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Il pubblico ministero e l'imputato, fino a dieci giorni prima della scadenza di ogni termine di trenta giorni, possono presentare memorie. Il giudice, se del caso, provvede d'ufficio alla revoca della misura o alla sua sostituzione con una meno afflittiva, ovvero dispone l'applicazione della misura originaria con modalità meno gravose».