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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.050. in Assemblea riferita al C. 631-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/01/2014  [ apri ]
7.050.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – 1. Dopo l'articolo 280 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 280-bis.(Libertà su cauzione). – 1. Con il provvedimento della libertà su cauzione il giudice, in alternativa alle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286, ovvero cumulativamente a una o più delle restanti misure cautelari personali o reali, concede all'imputato, su sua richiesta, la libertà su cauzione a fronte del deposito presso la Cassa delle ammende di una somma non inferiore al 10 per cento del reddito dichiarato nell'ultimo anno fiscale e sempre commisurata alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'imputato.
  2. La libertà su cauzione di cui al comma 1 non può essere concessa quando l'imputato si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 99, 101, 102, 103, 105 e 108 del codice penale.
  3. La cauzione di cui al comma 1 può essere versata a favore dell'imputato anche da soggetti terzi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per la cauzione di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della provenienza delle somme versate.
  4. Il versamento della cauzione non può essere soggetto a rateizzazioni tuttavia, in luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
  5. Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286.
  6. La libertà su cauzione può essere revocata, in qualunque momento, dal giudice competente, al verificarsi di una delle condizioni ostative alla concessione della stessa ovvero nel caso sia disposto un accertamento per l'infedele dichiarazione dei redditi presentata dall'imputato ai fini della determinazione della cauzione e vi siano sufficienti prove per ritenerlo fondato. Conseguentemente la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende. In caso di ravvedimento operoso dell'imputato per sanare i vizi della dichiarazione dei redditi infedele, il giudice può disporre la sola integrazione della cauzione, senza procedere alla revoca della misura cautelare e alla conseguente devoluzione della somma depositata.
  7. Quando la libertà su cauzione perde efficacia ai sensi dell'articolo 308, comma 1, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca e la fideiussione si estingue.».