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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.50. in Assemblea riferita al C. 631-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/01/2014  [ apri ]
5.50.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 5. – 1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine agli altri delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.».

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, nonché quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha oltrepassato l'età di settanta anni, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.».

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 6;
   sostituire l'articolo 7 con il seguente:
  Art. 7. – 1. All'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 4».