Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione nell'anno precedente delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti ove conclusi.