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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.55. in Assemblea riferita al C. 631-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/01/2014  [ apri ]
12.55.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11. Nel caso l'ordinanza di cui al comma 10 abbia perso efficacia per i motivi indicati al medesimo comma, il Presidente del tribunale cura che gli atti siano inviati, per il tramite del primo Presidente della Corte di Cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare.».