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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.53. in Assemblea riferita al C. 631-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/01/2014  [ apri ]
3.53.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   le parole: «il concreto pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuale pericolo, concretamente dimostrato»;
    le parole da: «Se il pericolo riguarda» fino alla fine della lettera sono soppresse.
   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede.»

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, comma 3:
   all'alinea, sostituire le parole:
è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;
   dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  «3-ter. Fermo quanto disposto dal comma 3, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284, comma 5-bis.»;
   sopprimere l'articolo 8.