stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.99. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 584

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2017  [ apri ]
1.99.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: a compensi fino alla fine del periodo con le seguenti: nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a non più di dieci giornate lavorative al mese.

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di dieci giornate lavorative al mese, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.