Al comma 1, capoverso Art. 48, sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
1. Per prestazioni di lavoro accessorio ovvero prestazioni di natura meramente occasionale si intendono:
a) i piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
b) la realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.