Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) attività lavorative agricole a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.