Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: 2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.