Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 49 con il seguente:
Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.