Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono abrogati.
2. I buoni lavoro acquistati da committenti per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge possono essere utilizzati entro centoventi giorni dalla medesima data di entrata in vigore.