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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.53. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 584

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2017  [ apri ]
1.53.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti o di singoli privati.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, da patto di stabilità interno.