Al comma 1, capoverso Art. 50-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.