Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.