Al comma 1, capoverso Art. 50, comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicati dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati da INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità.