Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano presso i concessionari autorizzati dell'INPS e degli uffici postali di Poste SpA anche attraverso modalità telematiche, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato, ai sensi della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.