Al comma 1, capoverso Art. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano ai medesimi soggetti, anche per via telematica, una formazione di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Agli adempimenti di cui alla precedente disposizione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.