Al comma 1, capoverso Art. 49, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b) tutti i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ad eccezione di quelle persone che nei sei mesi precedenti siano state occupate presso lo stesso committente o datore di lavoro con regolare contratto di lavoro.