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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.15. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 584

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2017  [ apri ]
1.15.

  Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   a) al capoverso Art. 48, sopprimere il comma 3;
   b) al capoverso Art. 49, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b);
   c) al medesimo capoverso Art. 49, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: le persone con disabilità e;
   d) sostituire il capoverso Art. 50 con il seguente:
  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse tipologie di attività lavorative e delle risultanze istruttorie con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti. Il decreto di cui al comma 1 rivaluta annualmente l'importo di cui al primo periodo sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 4, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
   e) al capoverso Art. 50-bis, sopprimere il comma 2.