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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.126. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 584

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2017  [ apri ]
1.126.

  Al comma 1, capoverso Art. 49, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe e i pensionati;
   c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
   d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.