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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.125. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 584

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2017  [ apri ]
1.125.

  Al comma 1, capoverso Art. 48 sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.
  5. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.