stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.123. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 584

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2017  [ apri ]
1.123.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:
  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione).1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
   e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
   f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».