Al comma 1, capoverso Art. 48, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.