Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente).
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che abbiano durata non superiore a sedici ore nell'arco di sette giorni consecutivi, per non più di venticinque settimane nell'arco di dodici mesi consecutivi;
b) il comma 2 è soppresso.