Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o ladino»;
b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.».