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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 56

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/10/2016  [ apri ]
7.3.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, secondo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o ladino»;
   b) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
  «Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.».

Il Relatore