stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.50. in Assemblea riferita al C. 559-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 05/07/2016  [ apri ]
1.50.

  Al comma 1, capoverso «ART. 375», sostituire il secondo comma, con il seguente:
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, ovvero forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.