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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 556

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2017  [ apri ]
4.2.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 1 e dai rimborsi delle spese i cui all'articolo 1, comma 28, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, non dà diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

Il Relatore