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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2016  [ apri ]
2.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

  1. Al membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza stabiliscono l'ammontare complessivo della diaria entro il limite massimo di euro 3.500 mensili, specificando altresì la quota massima della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio, tenuto conto delle condizioni di mercato. La quota della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio è riconosciuta solo se le spese sono documentate e non è riconosciuta ai deputati o senatori residenti nel Comune di Roma.
  2. Gli Uffici di Presidenza possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
  3. L'ammontare massimo di cui al comma 1 è aggiornato alla fine di ogni triennio in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente».