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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in I Commissione in sede referente riferita al C. 495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2016  [ apri ]
1.10.

  Sostituire il comma 1, capoverso Art. 1, con il seguente:
  1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.