All'emendamento 1.23, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente: Art 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 5.000 euro mensili per le spese sostenute per i collaboratori che lo aiutano nella sua attività.