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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 495

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2016  [ apri ]
3.4.
(inammissibile limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per le spese generali e Fondo per i collaboratori parlamentari).

  1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 2.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente. Gli importi del fondo di cui al presente comma sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.
  2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, nel limite di importo di 3500 euro mensili. Incrementi triennali successivi del predetto importo sono disposti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.
  3. Il rapporto di lavoro tra il membro del Parlamento e i suoi collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo. Salvo diverso accordo tra le parti, il rapporto di lavoro ha durata commisurata a quella della legislatura.
  4. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  5. Non possono svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare il coniuge, i parenti e gli affini del membro del Parlamento fino al quarto grado.
  6. Gli Uffici di presidenza delle due Camere disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori dei membri del Parlamento da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, la quale provvede anche all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, dopo aver acquisito copia del contratto e del curriculum del collaboratore parlamentare, al fine di garantire la loro pubblicazione. La responsabilità dell'amministrazione della Camera di appartenenza è circoscritta all'erogazione della retribuzione, dovuta in base al contratto stipulato tra il parlamentare e il collaboratore, nonché all'adempimento degli oneri accessori.