Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai senatori di nomina del Presidente della Repubblica non è riconosciuta alcuna indennità tranne un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viaggio nella misura di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese non è riconosciuto ai senatori di nomina presidenziale che risiedono nel comune di Roma.