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Legislatura XVII

Proposta emendativa 71.144. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2017  [ apri ]
71.144.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:
  483-bis. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione possono:
   a) concedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita, presentino un piano di ristrutturazione finanziaria approvato dall'ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri a totale carico dello stesso ente;
   b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, all'assunzione di mutui, con oneri a totale carico dell'ente, per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate operanti nel settore del trasporto pubblico locale.