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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.23. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2017  [ apri ]
52.23.(nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 1, dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari ad 5.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 626 è ridotto di 2,525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, di 3,525 milioni di euro per il 2023 e di 2,525 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Bragantini