36.82.
approvato
Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
171-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presìdi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.
Il Relatore
36.82.
approvato
Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:
171-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presìdi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.
Il Relatore