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Legislatura XVII

Proposta emendativa 101-quater.72. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2017  [ apri ]
101-quater.72.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Dopo il comma 666, aggiungere i seguenti:
  666-bis. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto.
  666-ter. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli Uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018.

101-quater.72.(nuova formulazione)

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:
  666-bis. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto. Per le liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, richiamato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, o di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015 e successive modificazioni, e per le liste ad esse collegate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 l?indicazione dei candidati nei collegi uninominali è presentata separatamente dalla lista dei candidati nel collegio plurinominale, con la sola sottoscrizione di cui al comma 1-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 18-bis.
  666-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2018.
  666-quater. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli Uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli Affari Esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione.