Al comma 673, aggiungere la seguente lettera:
c) all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2019.
1-ter. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-bis è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
1-quater. Le confezioni dei medicinali destinate alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza».