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Legislatura XVII

Proposta emendativa 77.50. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2017  [ apri ]
77.50.
approvato

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungere il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto dei cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».