Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:
272-bis. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, entrambi i termini di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento.