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Legislatura XVII

Proposta emendativa 80.36. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2017  [ apri ]
80.36.

  Dopo il comma 554, inserire i seguenti:
  554-bis. Dopo l'articolo 124 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 124-bis. Redazione degli atti. – 1. Gli atti del procedimento sono redatti in forma chiara e sintetica.
  2. Il giudice, nella motivazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, ove prevista, espone in ordine logico e in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi, dando conto delle norme e dei princìpi di diritto applicati.
  3. I medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla redazione delle richieste, delle memorie e delle istanze delle parti».
  554-ter. Dopo l'articolo 88 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 88-bis. Principio di sinteticità degli atti di parte. – Le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica».
  554-quater. Dopo l'articolo 135 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Art. 135-bis. Principio di sinteticità dei provvedimenti – Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica».

Il Relatore