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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.92. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2017  [ apri ]
39.92.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine. le seguenti parole: «, nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali».
  8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.