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Legislatura XVII

Proposta emendativa 90.53. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2017  [ apri ]
90.53.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 650, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 43 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 47 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse ippiche a quota fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti nei dodici mesi dell'esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell'imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate, ove possibile, al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in assenza di oneri per la finanza pubblica, stabilisce le misure occorrenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies
derivasse un minor gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate in misura compensativa.
  621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154.