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Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/12/2017  [ apri ]
32.11.

  Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
  157-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono inseriti i seguenti:
  «9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico e produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di “export banca” di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.
  9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
  9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. La garanzia è rilasciata, su istanza di SACE S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo “Arrangement on Officially Supported Export Credits” dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Tale remunerazione è riassegnata allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.
  9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
  9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Tale fondo è ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del presente decreto. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Il Relatore