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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.58. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4768

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/12/2017  [ apri ]
3.58.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 3 lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:
   6-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
  «2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2- quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.».

  Conseguentemente:
   il Fondo di cui al comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 13,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 6,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2031;
   il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,3 milioni di euro per l'anno 2032.